Statuto

Indice

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale pag.   5
Soci pag.   7
Diritti e dovere dei soci pag.   9
Organi dell’Associazione pag. 11
Patrimonio dell’Associazione pag. 16
Rendiconto economico-finanziario pag. 17
Scioglimento dell’Associazione pag. 19
Disposizioni finali pag. 19

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1)  È costituita l’Associazione Culturale denominata “Stella Alpina”.

Art. 2)  L’Associazione ha sede in Pombia Via Garibaldi 16 e ha durata a tempo inde­termi­nato.

Art. 3)  L’Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4)  L’Associazione si pone come scopo sta­tutario ed attività istituzionale:

a) promuovere la costituzione e il rico­no­sci­mento, a norma dello Statuto del­l’As­socia­zione Nazionale Partigiani d’Ita­­­­­­­lia, di una nuova sezione A.N.P.I. con sede a Pombia in cui potranno con­­fluire tutti gli iscritti;

b) valorizzare in campo nazionale ed inter­­na­zio­nale il contributo effettivo por­­tato al­la causa della libertà dall’azione dei par­ti­giani e degli antifascisti, glori­ficare i Ca­duti e per­pe­tuarne la memoria;

c) tutelare l’onore e il nome partigiano con­­tro ogni forma di vilipendio o di spe­cu­la­zione;

d) promuovere studi, convegni, incontri, mo­stre, gite e viaggi, intesi a ricordare l’importanza della guerra partigiana per il riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;

e) battersi affinché i principi informatori della guerra di liberazione divengano ele­menti es­senziali nella formazione del­le giovani gene­razioni;

f) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Ita­liana, frut­to della Guerra di Libera­zione, in assoluta fe­deltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;

g) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in asso­cia­zioni, per quei valori di libertà e di de­mocrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espres­sione.

 

Soci

Art. 5)  Possono essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano do­manda scritta, coloro che,condividendo il pa­trimonio ideale, i valori e le finalità del­l’As­sociazione intendono contribuire, in qualità di antifascisti, ai sensi dell’art. 4, del presente Statuto, con il proprio impegno concreto alla realizzazione degli scopi asso­ciativi, con il fine di conservare, tutelare e diffondere la cono­scenza delle vi­cende e dei valori che la Re­sistenza, con la lotta e con l’impegno civile e democratico, ha con­segnato alle nuove gene­razioni, come ele­mento fondante della Re­pubblica, della Costituzione e della Unione Europea e co­me patrimonio essen­ziale della memoria del Paese.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usu­fruire dei servizi del circolo con il paga­mento della re­la­tiva quota sociale, resta facoltà del Con­siglio Direttivo di confer­mare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento. Tutti i soci con­fermati hanno uguali diritti e doveri nei con­fronti dell’Associazione, escludendo espres­sa­men­te ogni tipo di discriminazione deri­van­te dalla temporaneità della parteci­pa­zione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti ca­poversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, han­no il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere Assem­bleari, per l’ap­provazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’Associa­zione alle cui cariche pos­sono altresì libera­mente concorrere. Le quote asso­ciative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Diret­tivo nel rispetto delle finalità dell’Asso­cia­zione.

 

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6)  Le domande di iscrizione saranno pre­sentate al Consiglio Direttivo che a suo insin­dacabile giudizio avrà facoltà di accet­tare o respingere. In caso di mancata accet­tazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. L’apparte­nen­za alla Associazione im­plica per i Soci l’ac­cettazione incondizionata del presente Sta­tuto e delle disposizioni regola­mentari ema­nate dagli organi competenti in attua­zione dello stesso.

Art. 7)  È esclusa la partecipazione tempo­ranea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’Associazione o non si veri­fi­chi una delle cause che ne preve­dono l’esclu­sione, come stabilito dal successivo art. 10. Tutti gli associati che abbiano com­piuto la maggiore età hanno diritto di voto in Assem­blea per l’appro­vazione e le modi­ficazioni del presente Statuto e dei rego­lamenti per la nomi­na degli organi direttivi dell’Asso­cia­zione.

Art. 8)  I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire dei servizi e delle atti­vità, attuate dall’Asso­cia­zione, nonché di inter­venire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9)  I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabi­lita dal Con­siglio Direttivo ed all’osservanza dello Sta­tuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10)  I soci sono espulsi o radiati per i se­guenti motivi:

a) quando non ottemperino alle dispo­si­zioni del presente Statuto, ai regola­menti interni o alle deliberazioni prese dagli orga­ni sociali;

b) quando, in qualunque modo, arre­chino danni morali o materiali all’As­sociazione. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Diretti­vo a maggioranza dei suoi membri.

 

Organi dell’Associazione

Art. 11)  Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo.

Art. 12)  L’Assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordi­naria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, con lettera o attra­verso posta elettronica almeno dieci giorni prima della riu­nione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’As­semblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assem­blea di seconda con­vocazione.

Art. 13)  L’Assemblea ordinaria deve essere convocata del Presidente del Consiglio Di­ret­tivo almeno una volta l’anno. Essa è pre­sieduta dal Presidente del Consiglio Diret­tivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario ver­balizzante, approva le linee generali del pro­gramma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il Con­siglio Direttivo, approva il bilancio con­suntivo, delibera su tutte le questioni atti­nenti alla gestione sociale.

Le delibere Assembleari, oltre ad essere de­bi­­tamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affis­se nei lo­cali dell’Associazione durante i dieci gior­ni che seguono l’Assemblea.

Art. 14)  L’Assemblea straordinaria, presie­duta da un Presidente nominato dal­l’As­semblea stessa a maggioranza sem­pli­ce, il quale nomi­na a sua volta fra i soci un segre­tario verba­lizzante, è convocata tutte le vol­te che il Con­siglio Direttivo o il suo Presi­dente lo ritengano necessario, ogni qual vol­ta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15)  In prima convocazione l’Assem­blea, sia ordinaria che straordinaria, è rego­larmente costituita con la presenza di alme­no la metà più uno dei soci e delibera vali­damente a maggio­ranza assoluta dei pre­senti, su tutte le questioni poste all’or­dine del giorno.

In seconda convocazione, l’Assemblea è re­go­larmente costituita qualunque sia il nu­me­ro dei soci intervenuti e delibera vali­da­mente a mag­gioranza assoluta dei pre­senti su tutte le questioni poste all’or­dine del gior­no, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convo­ca­zione.

Art. 16)  Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quan­do ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Art. 17)  Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette consiglieri e massimo di undici, eletti dall’Assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleg­gibili. Nella sua prima sedu­ta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri il Presi­dente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere (se ciò non è avvenuto in sede di Assemblea).

Art. 18)  Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggio­ranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunio­ni, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno la metà dei compo­nenti. Le riunioni, in seconda convo­ca­zio­ne, sono valide con i componenti pre­senti. Le deliberazioni si adottano a mag­gioranza sem­plice.

Art. 19)  Il Consiglio Direttivo:

– redige i programmi di attività sociale pre­­visti dallo Statuto sulla base delle linee ap­pro­vate dall’Assemblea dei Soci;

– cura l’esecuzione delle deliberazioni del­l’As­sem­blea;

– redige i bilanci da sottoporre all’ap­pro­vazione dell’Assemblea;

– stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;

– delibera circa l’ammissione, la sospen­sio­ne, la radiazione e l’espulsione dei soci;

– determina l’ammontare delle quote an­nue associative e le modalità di versa­men­­to;

– svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20)  Al Presidente del Consiglio Diret­ti­vo compete la legale rappresentanza del­l’As­so­cia­zione, nonché la legale rappre­sen­tanza della firma sociale. Egli presiede e con­voca l’Assem­blea ordinaria e il Con­siglio Direttivo, sovra­intende alla gestione am­ministrativa ed econo­mica dell’Asso­cia­zione. Il tesoriere tiene aggior­nata la con­tabilità, i registri contabili e il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avva­lersi anche dell’ausilio di collaboratori ester­ni all’Associazione.

 

Patrimonio dell’Associazione

Art. 21)  Il fondo patrimoniale dell’Asso­cia­zione è indivisibile ed è costituito:

a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b) da tutti gli altri proventi, anche di na­tu­ra commerciale, eventualmente con­seguiti in via marginale dall’Associazione per il persegui­mento o il supporto del­l’at­tività istituzionale.

Art. 22)  Le somme versate per la tessera so­ciale e le quote annuali di adesione all’As­so­ciazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contri­buti asso­ciativi, intrasmissibili e non riva­lu­tabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 23)  Il rendiconto economico-finan­ziario comprende l’esercizio sociale dal pri­mo gen­naio al trentuno dicembre di ogni an­no e deve essere presentato dal Consi­glio Direttivo all’As­semblea per la sua ap­prova­zione entro il trentuno marzo dell’an­no suc­cessivo e da questa approvato in se­de di riunione ordina­ria.

Art. 24)  Il rendiconto economico-finan­ziario regolarmente approvato dall’Assem­blea ordi­na­ria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affis­so nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assem­blea. Successi­vamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facen­do richiesta al Pre­sidente.

È vietato distribuire, anche in modo indi­retto, utili o avanzi di gestione, nonché fon­di, riser­ve o capitale, durante la vita del­l’As­so­cia­zio­ne, salvo che la destina­zione o la distribu­zio­ne non siano imposti dalla Leg­ge.

Gli eventuali utili di gestione dovranno es­sere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.

 

Scioglimento dell’Associazione

Art. 25)  Lo scioglimento dell’Associazione de­ve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, o al raggiungimento di quanto previsto dall’Art.4 comma a).

Art. 26)  In caso di scioglimento l’Assem­blea provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo che risul­terà dalla liqui­dazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e con­formi alle finalità del­l’As­sociazione o a fini di pubblica utilità.

 

Disposizioni finali

Art. 27)  Per tutto quanto non previsto es­pres­samente dal presente Statuto, si riman­da alla normativa vigente in materia.