Statuto
Indice
Sede, costituzione, durata, oggetto sociale | pag. 5 |
Soci | pag. 7 |
Diritti e dovere dei soci | pag. 9 |
Organi dell’Associazione | pag. 11 |
Patrimonio dell’Associazione | pag. 16 |
Rendiconto economico-finanziario | pag. 17 |
Scioglimento dell’Associazione | pag. 19 |
Disposizioni finali | pag. 19 |
Sede, costituzione, durata, oggetto sociale
Art. 1) È costituita l’Associazione Culturale denominata “Stella Alpina”.
Art. 2) L’Associazione ha sede in Pombia Via Garibaldi 16 e ha durata a tempo indeterminato.
Art. 3) L’Associazione non ha fini di lucro.
Art. 4) L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
a) promuovere la costituzione e il riconoscimento, a norma dello Statuto dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di una nuova sezione A.N.P.I. con sede a Pombia in cui potranno confluire tutti gli iscritti;
b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;
c) tutelare l’onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;
d) promuovere studi, convegni, incontri, mostre, gite e viaggi, intesi a ricordare l’importanza della guerra partigiana per il riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;
e) battersi affinché i principi informatori della guerra di liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;
f) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;
g) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.
Soci
Art. 5) Possono essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano domanda scritta, coloro che,condividendo il patrimonio ideale, i valori e le finalità dell’Associazione intendono contribuire, in qualità di antifascisti, ai sensi dell’art. 4, del presente Statuto, con il proprio impegno concreto alla realizzazione degli scopi associativi, con il fine di conservare, tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei valori che la Resistenza, con la lotta e con l’impegno civile e democratico, ha consegnato alle nuove generazioni, come elemento fondante della Repubblica, della Costituzione e della Unione Europea e come patrimonio essenziale della memoria del Paese.
I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento. Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere Assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell’Associazione.
Diritti e doveri dei Soci
Art. 6) Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere. In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. L’appartenenza alla Associazione implica per i Soci l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.
Art. 7) È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’Associazione o non si verifichi una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 10. Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto di voto in Assemblea per l’approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 8) I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire dei servizi e delle attività, attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
Art. 9) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art. 10) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
Organi dell’Associazione
Art. 11) Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo.
Art. 12) L’Assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, con lettera o attraverso posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
Art. 13) L’Assemblea ordinaria deve essere convocata del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Le delibere Assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
Art. 14) L’Assemblea straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.
Art. 15) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.
Art. 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
Art. 17) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette consiglieri e massimo di undici, eletti dall’Assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere (se ciò non è avvenuto in sede di Assemblea).
Art. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le riunioni, in seconda convocazione, sono valide con i componenti presenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Art. 19) Il Consiglio Direttivo:
– redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
– delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
– determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
– svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. Il tesoriere tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili e il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.
Patrimonio dell’Associazione
Art. 21) Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
b) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 22) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.
Rendiconto economico-finanziario
Art. 23) Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Art. 24) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 25) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, o al raggiungimento di quanto previsto dall’Art.4 comma a).
Art. 26) In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’Associazione o a fini di pubblica utilità.
Disposizioni finali
Art. 27) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.